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Diritto di Accesso

Sardegna Ricerche garantisce l'accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

In data 16 febbraio 2022 con delibera n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: "Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso."
Consulta la direttiva

Coesistono nell'ordinamento italiano tre forme di diritto di accesso:
- l'accesso procedimentale disciplinato dalle legge 241/1990;
- l'accesso civico semplice, disciplinato dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013
- l'accesso civico generalizzato disciplinato dal comma dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

L'accesso civico generalizzato è invece il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.

Normativa di riferimento
Delibera del 16 febbraio 2022, n. 5/30
Allegato 1 - Direttiva in materia di diritto di accesso [file.pdf]
Allegato 2 - Linee guida sul calcolo dei costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura dei dati e documenti oggetto delle richieste di accesso [file.pdf]
Allegato 3 - Modello unico richiesta di accesso [file.pdf]
Decreto legislativo 33 del 4 aprile 2013

Modulistica
Modello unico richiesta di accesso [file.pdf]

Documenti correlati
Registro degli accessi civici e documentali - anno 2023 [file.pdf]
Registro degli accessi civici e documentali - anno 2022 [file.pdf]
Registro degli accessi civici e documentali - anno 2021 [file.pdf]
Registro degli accessi civici e documentali - anno 2020 [file.pdf]
Registro delle richieste di accesso civico generalizzato - anno 2019 [file.pdf]
Registro delle richieste di accesso civico semplice - anno 2019 [file.pdf]
Registro delle richieste di accesso civico generalizzato - anno 2018 [file.pdf]

Per esercitare il diritto di accesso occorre compilare la modulistica disponibile in questa pagina e inviarla alla seguente casella di posta elettronica:
Indirizzo emailaccessocivico@sardegnaricerche.it

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Sardegna nella pagina dedicata al diritto di accesso.
Ultimo aggiornamento: 19.06.23