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Qual è la prassi e procedura da seguire per la realizzazione di un impianto mini-eolico di potenza inferiore ai 60 kwp ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico (Z.P.S. per la presenza di gallina prataiola)?
La procedura autorizzativa relativa alla costruzione e all’esercizio, in base alle caratteristiche dichiarate dell’impianto in termini di potenza di picco e in relazione all’area dove dovrà essere realizzato l’intervento con riferimento ad una zona a protezione speciale, potrà consistere nella “abilitativa semplificata”, altresì indicata con l’acronimo “PAS”, oppure nella c.d. “Comunicazione”, in entrambe i casi da richiedere presso il Comune competente dal punto di vista territoriale: la scelta dipende dalla tipologia di impianto che si intende costruire ed esercire.

In particolare sono soggetti a “Comunicazione”:

a) impianti eolici aventi le caratteristiche indicate dall'ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008, con riferimento a:

• singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
• interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi le seguenti caratteristiche:

• realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
• installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
• la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi;
• la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”):

• impianti eolici aventi capacità di generazione inferiore alla soglia di 60 kW ;
• torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

Ad essa devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità (art. 4, c.2., all. A, Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011), qualora lo richieda l’intervento.

Ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, dovrà trasmettere ai competenti uffici regionali copia della P.A.S., oppure la Comunicazione trasmessa al Comune o copia del Dichiarazione unica autocertificativa per le Attività Produttive (D.U.A.P.) di cui all’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008.
Per quanto attiene le “opere connesse” e le “opere necessarie alla connessione alla rete elettrica” , ovvero le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti:

• nei casi assoggettati a P.A.S., congiuntamente agli impianti, devono essere ricomprese nel medesimo procedimento autorizzativo anche le opere per la connessione alla rete elettrica; al documento devono essere allegate le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa (verifica gestore rete/Preventivo per la connessione);
• Invece, per quanto attiene gli impianti soggetti a comunicazione, le opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.


Per ulteriori approfondimenti, la invito a visitare:

• la pagina web della Regione Sardegna, all’interno della quale potrà trovare la documentazione completa, relativa al “procedimento di autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - linee guida”.