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Esistono dei vincoli sugli espropri? In particolare, vorremo capire se esiste per legge una percentuale minima di terreno di cui il proponente l'impianto deve essere già proprietario, oppure se può anche ipotizzare di ottenere il 100% dei terreni che gli servono tramite un esproprio. Il proprietario del terreno, oggetto di esproprio, può opporsi allo stesso nel caso conduca una propria attività sullo stesso?
La disciplina normativa di riferimento viene costituita dalle c.d. “Linee guida per la disciplina della ricerca e la coltivazione delle risorse Geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna”, Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale (“DGR”) n. 34/41 del 7.8.2012. All’art. 1 si specifica quanto segue:

• obiettivo delle linee guida è costituito dalla necessità di disciplinare i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di risorse geotermiche a scopi energetici effettuati nel territorio della Regione Sardegna ;
• la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio della Sardegna sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi secondo quanto previsto dallo stesso documento.

All’art. 28 (“Domanda di concessione”), comma 2 (documentazione da allegare alla domanda, pena la sua improcedibilità) rientra anche (punto 2.7) il “Titolo di disponibilità dell'area”, per cui al progetto dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si deve applicare quanto prescritto dall'art. 48.

Al suddetto art. 48 si specifica che:

• le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Servizio competente;
• i programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi del D.P.R. 327/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e successive modificazioni);
• non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

In particolare il c.d. Testo Unico degli Espropri all’art. 8 prevede che la procedura si svolga secondo talune fasi, preordinate come segue:

• previsione dell’opera nello strumento urbanistico generale (o in un atto di natura ed efficacia equivalente), ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, necessario per la realizzazione del decreto di esproprio;
• dichiarazione di pubblica utilità;
• determinazione, anche in via provvisoria, dell’indennità di trasporto.

Una volta giunti al momento in cui viene dichiarata la pubblica utilità, nel caso in esame (realizzazione di un impianto geotermico), nella prassi il proprietario del terreno non esperisce azioni legali a contrasto della deliberazione assunta dall’autorità competente sul punto, mentre questo solitamente avviene a monte del procedimento, ovvero dal momento in cui al proprietario del terreno sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento .

Infatti il Legislatore prevede che gli interessati possano formulare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni: il pubblico interesse e la pubblica utilità prescinde ed è di maggior valore di quella singola.

All'art. 16 comma 11 del medesimo Testo Unico sugli espropri è previsto che il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione: pertanto si ritiene non esista una quota minima o massima relativo al diritto di proprietà sulla superficie in esame ai fini dell’esproprio.

In virtù dell'esperienza e della letteratura in materia, però, sarebbe opportuno porre particolare attenzione alla L. 387/2003 ed in particolare all'art. 12, commi:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

In particolare il comma 4-bis è inserito con legge del 2009 probabilmente a seguito di una eccessiva richiesta da parte di soggetti non dotati di titolo di disponibilità dell'area di intervento e con l'intento di limitare la sola speculazione.

Alcune correnti di pensiero, infatti, sostengono la correttezza dell'esproprio solo se svolto in maniera puntiforme (esempio impianto eolico) lasciando di fatto la disponibilità della maggiore superficie a chi conduce il fondo (es. azienda agricola).

Resta poi da comprendere se trattasi di ricerca o coltivazione che vengono chiaramente distinti nel decreto Regionale.

In definitiva il Testo Unico non disciplina i casi particolari richiesti (con riferimento al diritto di proprietà sul bene immobile esercitato, anche parzialmente, dal proponente l’intervento, oppure lo svolgimento di una particolare attività da parte dello stesso, quali motivi validi per l’opposizione allo svolgimento del procedimento amministrativo), per cui occorre stabilire, caso per caso, la disciplina normativa applicabile alla fattispecie.

Per ulteriori approfondimenti la invito a consultare:

Testo Unico Espropri